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Lug 2013

15 Lug 2013

La controversa utilizzabilità degli elementi acquisiti irritualmente dall’Amministrazione finanziaria nel corso dell’accertamento e il riconoscimento in capo al contribuente di una percentuale di incidenza dei costi sui ricavi presunti – Nota a ordinanza Corte Cass. 5.10.2012, n. 17051

Bollettino Tributario, n. 13/2013

Scritto da Avv. Federico Leone

ABSTRACT “La sentenza in rassegna ribadisce orientamenti già noti in materia di accertamenti bancari.
In primo luogo la Suprema Corte afferma che, in ambito tributario, l’irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento – e, precisamente, la mancanza della previa autorizzazione del comandante regionale della Guardia di finanza per gli accertamenti bancari – non comporta l’inutilizzabilità degli stessi, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso.
In secondo luogo la sentenza in commento conferma il principio consolidato secondo cui, negli accertamenti bancari, ove il contribuente sostenga che, a fronte dei maggiori ricavi accertati, sono stati sostenuti maggiori costi o che parte delle movimentazioni bancarie non sono riferibili all’attività professionale, ha l’onere di provare tali circostanze. Anche in ipotesi di accertamento induttivo, nel quale pure l’Ufficio deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano emerse dalle indagini compiute, è infatti esclusa l’automatica inclusione, tra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili.