Contributi Covid-19 e riporto delle perdite fiscali: criticità delle contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate

Diversi Contribuenti stanno ricevendo Schemi di atto e Inviti al contraddittorio con i quali l’Agenzia delle Entrate contesta il riporto delle perdite fiscali maturate in esercizi in cui sono stati percepiti contributi straordinari legati all’emergenza Covid-19. Tali atti muovono dal presupposto che i contributi “detassati” debbano essere qualificati come proventi “esenti“, con la conseguente riduzione delle perdite riportabili ai sensi dell’art. 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR.

L’interpretazione dell’Agenzia e le principali criticità

L’impostazione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sulla – non condivisibile – assimilazione tra “non concorrenza al reddito” ed “esenzione fiscale”, assumendo che l’art. 10-bis del D.L. 137/2020 – il quale prevede che i contributi Covid “non concorrono alla formazione del reddito imponibile” – integri un’ipotesi di provento “esente” in senso tecnico.

Una simile interpretazione appare tuttavia non coerente, né con la lettera della norma, né con la sua ratio sistematica, in quanto:

  • la disposizione menzionata introduce un’esclusione dall’imponibile, non un’esenzione, come confermato anche dal diverso trattamento previsto dal TUIR per i proventi effettivamente esenti;
  • i contributi emergenziali avevano finalità solidaristiche, mirate a preservare la continuità aziendale, e non erano volte a generare poste soggette a successiva imposizione;
  • l’applicazione dell’art. 84 TUIR in tale contesto determinerebbe una penalizzazione irragionevole per le imprese che, proprio negli anni della crisi sanitaria, hanno chiuso gli esercizi in perdita, vanificando gli effetti del sostegno ricevuto.

Un’impostazione che altera la neutralità del sistema

La tesi dell’Agenzia comporterebbe un’inaccettabile violazione delle norme che disciplinano l’istituto del riporto delle perdite fiscali, e di conseguenza del principio di capacità contributiva, riconoscendo pieno beneficio solo a chi ha registrato utili, ma non a chi ha subito le maggiori conseguenze economiche della pandemia chiudendo gli esercizi in perdita.

Il nostro Studio Legale sta assistendo diverse Società Clienti destinatarie degli atti dell’Agenzia delle Entrate, al fine di sostenere le ragioni del Contribuente sulla base della corretta interpretazione della normativa sopra esaminata.

Avv. Federico Leone – fleone@leonestudio.it

Questionario dell’Agenzia delle Entrate – Disconoscimento della natura di contratto di assicurazione sulla vita delle polizze “unit linked” – Conseguenze in termini di maggior imposizione – Risposta e difesa del contribuente

È in corso la notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di questionari a contribuenti intestatari o titolari di polizze vita unit linked detenute all’estero (principalmente in Svizzera). Nella maggior parte dei casi la titolarità delle suddette polizze è emersa tramite scambio di dati tra Agenzia delle Entrate, amministrazioni finanziarie ed operatori esteri.

Con questionario l’Agenzia delle Entrate sostiene la non qualificabilità delle polizze unit linked come contratti di assicurazione sulla vita, sulla base di elementi che le assimilerebbero a comuni investimenti in strumenti finanziari. La suddetta riqualificazione da parte dell’Agenzia comporterebbe il venir meno del regime impositivo di maggior favore previsto per le polizze vita (redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita).
Secondo l’Agenzia delle Entrate i redditi generati dagli investimenti sottostanti la polizza unit linked dovrebbero essere assoggettati ad imposizione, in capo al sottoscrittore della polizza, a titolo di redditi di capitale o redditi diversi, con conseguente liquidazione di maggiori imposte a carico del contribuente.
In alcune ipotesi l’Agenzia provvede anche alla contestazione di eventuali violazione in materia di monitoraggio fiscale.

Gli elementi su cui si concentra l’analisi dell’Agenzia delle Entrate e su cui si dovrà fondare la risposta e la difesa del contribuente sono:

  • la possibilità o meno da parte del sottoscrittore della polizza di modificare la composizione degli investimenti e la strategia di investimento;
  • la composizione del portafoglio investimenti;
  • le modalità di versamento del premio;
  • la presenza o meno del rischio legato alla vita.

Gli elementi citati dovranno essere esaminati anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che più volte si è occupata della qualificazione delle polizze unit linked nella categoria dei contratti di assicurazione.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti e per assistere il contribuente nei rapporti con l’Amministrazione.

Avv. Federico Leone (fleone@leonestudio.it)

Rimborso addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 – Messa in mora con richiesta di rimborso

Com’è stato recentemente richiamato dal Presidente di Confindustria, la Corte di Cassazione, con sentenze n. 27099 e n. 27101 del 23 ottobre 2019, ha dichiarato illegittime le addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica istituite ai sensi dell’art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988 e pagate dalle imprese nelle bollette del biennio 2010-2011. Il diritto al rimborso delle suddette accise spetta alle imprese e deve essere richiesto al fornitore (non all’Amministrazione finanziaria) entro il termine di prescrizione ordinario decennale, in scadenza a breve. In assenza di uno specifico intervento normativo, l’unica modalità per le imprese di ottenere il rimborso è la notifica al fornitore del servizio di energia elettrica di atto di messa in mora con richiesta di rimborso delle somme illegittimamente versate nel biennio 2010 – 2011. Lo Studio rimane a disposizione per esaminare la documentazione ed assistere le imprese nella procedura di rimborso.

Bonus Ricerca e Sviluppo: spese rilevanti e nuovi oneri documentali a carico delle imprese

https://www.4clegal.com/hot-topic/bonus-ricerca-sviluppo-spese-rilevanti-nuovi-oneri-documentali-carico-imprese

ABSTRACT “La disciplina del Bonus Ricerca e Sviluppo, già in vigore con riferimento agli anni d’imposta dal 2015 al 2020, è stata in parte modificata dalla Legge di Bilancio 2019, che da un lato ha diminuito il massimo annuale per ciascun beneficiario e ridotto al 25% delle spese la misura del credito (salvo alcune eccezioni), dall’altro ha però esteso la rilevanza anche ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo. Il Legislatore ha inoltre introdotto oneri documentali decisamente più stringenti a carico delle imprese, che potranno essere utilizzati dall’Agenzia al fine di effettuare, ove necessario, controlli nel merito dell’attività di ricerca oggetto di agevolazione.

Fisco: cooperazione internazionale contro l’evasione – Geopolitica.info

https://www.geopolitica.info/tag/evasione-fiscale/

ABSTRACT “Secondo le più recenti elaborazioni, l’ammontare dei patrimoni occultati all’estero appartenenti a soggetti residenti in Italia è di almeno duecento miliardi di Euro. Si tratta di stime elaborate su dati MEF – Banca d’Italia e pubblicate dal Sole 24 Ore il 28 ottobre 2013. Tali importi giustificano ovviamente l’interesse da parte dello Stato italiano ad ottenere informazioni fiscali da parte delle amministrazioni dei paesi esteri, al fine di individuare i patrimoni occultati e sottoporli a tassazione. A ciò deve aggiungersi il mutato contesto europeo ed internazionale, che da più fronti preme affinché si attui un effettivo scambio di informazioni fiscali tra Stati al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale internazionale, attraverso una concreta collaborazione tra amministrazioni pubbliche dei diversi Paesi.