Ai sensi dell’articolo 70-bis del D. P. R. n. 633/1972, uno dei requisiti per la costituzione del Gruppo IVA è la sussistenza congiunta, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo, come disciplinati dall’articolo 70-ter del D. P. R. n. 633/1972. In merito alla sussistenza del “vincolo finanziario” si sono posti alcuni dubbi interpretativi, in particolare con riferimento alle stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, stante la previsione normativa contenuta nell’art. 70-ter che, per l’identificazione di tale vincolo, richiama espressamente il concetto di “rapporto di controllo” come definito ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Con Risposta n. 539 del 11 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di tale fattispecie, sostenendo che la meccanica di funzionamento del Gruppo IVA porta ad escludere che possano entrare a far parte del Gruppo, in veste di controllati, soggetti quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei cui confronti «non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all’art. 2359, primo comma, del codice civile». A parere dell’Agenzia delle Entrate, le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono entrare a far parte del Gruppo (unitamente alle altre società controllate stabilite in Italia) esclusivamente nell’ipotesi in cui la casa madre eserciti, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, a loro volta aderenti al Gruppo IVA. Come verrà esaminato, l’interpretazione – di tipo meramente letterale – della normativa domestica, fornita dall’Agenzia con risposta all’interpello, pone alcuni interrogativi soprattutto se confrontata alla disciplina prevista a livello unionale dalla Direttiva IVA e dalle linee guida della Commissione europea.
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