30

Set 2020

30 Set 2020

Gli effetti dell’estinzione differita delle società in ambito tributario – Riflessioni in tema di notificazione degli atti impositivi ad una società estinta e legittimazione attiva per l’impugnazione

BOLLETTINO TRIBUTARIO N. 18/2020

Scritto da Avv. Federico Leone


ABSTRACT “L’art. 28, quarto comma, del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ha stabilito che, ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione della società, disciplinata dall’art. 2495 c.c., ha effetto solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. il legislatore ha quindi introdotto nell’ordinamento una fictio iuris con cui è stata disposta la sopravvivenza quinquennale della società cancellata, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti impositivi, di riscossione e di contenzioso dell’Amministrazione finanziaria, senza però prevedere alcun coordinamento tra la normativa tributaria e la già complessa disciplina civilistica in materia di estinzione di società. Di qui nasce l’esigenza di approfondire nel presente elaborato, in via interpretativa, due degli aspetti che, nell’ordinamen- to tributario, tipicamente richiedono l’applicazione di principi ed istituti civilistici: la notificazione degli atti e la legittimazione attiva all’impugnazione. in parti- colare, con l’obiettivo di fare chiarezza in un quadro normativo ambiguo e disorganico, verranno esamina- ti i diversi orientamenti espressi con riferimento alle modalità di notifica degli atti dell’Amministrazione alla società cancellata, con riguardo al luogo di no- tifica e all’individuazione dei soggetti legittimati alla ricezione degli atti. Si esamineranno poi le nume- rose problematiche che si presentano all’interprete nell’individuazione dei soggetti legittimati ad agire per l’impugnazione degli atti notificati dall’Amministrazione alle società estinte, anche in considerazione delle conseguenze in termini di inammissibilità del ricorso che possono derivare dall’impugnazione proposta da soggetto carente di legittimazione attiva. Anche tale argomento verrà trattato sulla base sia degli orientamenti espressi dall’Agenzia delle entrate e dalla dottrina sia di quanto già affermato dalla Su- prema Corte in merito agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese in ambito civilistico.